ASSICURAZIONI: La copertura assicurativa inclusa automaticamente in tutti
L’organizzatore ha stipulato ai sensi dell’art. 20 Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, le seguenti polizze assicurative:
1) Consulenza medica;
2) Rientro sanitario;
3) Spese di viaggio di un famigliare in caso di ricovero in ospedale;
5) Rientro anticipato per lutto in famiglia;
6) Bagaglio: risarcimento danni per smarrimento o danneggiamento dello stesso fino ad un massimale di euro 250,00 (escluse attrezzature sportive le quali restano non assicurabili)
11.2) Il viaggiatore può stipulare le seguenti polizze integrative (anche con riferimento al massimale assicurato), facoltative: a) annullamento; c) interassistance e) rimborso b) bagaglio. d) ritardi imprevisti int.soggiorno
11.3) Ai sensi dell’art. 21 Decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 111 è stato istituito un Fondo di Garanzia presso
Le modalità di funzionamento di tale Fondo di Garanzia sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministero del Tesoro.
11.4) I partecipanti sono tenuti a prendere conoscenza delle coperture assicurative le cui condizioni e le eventuali limitazioni ad esse relativi sono riportate dettagliatamente sul Certificato di Assicurazione numerato che verrà consegnato prima della partenza. Copia dello stesso può essere richiesto al momento della prenotazione del viaggio.
11.5) L’organizzatore di viaggio ha stipulato con
